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Contratti di convivenza

I conviventi di fatto hanno la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un apposito “contratto di convivenza”,    compiutamente regolato quanto a forma, contenuto ed effetti dalla c.d. “legge Cirinnà” (n. 76 del 20.5.2016).

Presupposto per la stipula del contratto in esame è che la convivenza di fatto risulti da una corrispondente iscrizione anagrafica e che i conviventi, maggiorenni e non interdetti, liberi da vincolo matrimoniale o di unione civile, non abbiano stipulato altro analogo contratto in corso di validità.

Il contratto è redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Quanto al contenuto, ferma la necessaria indicazione del domicilio di entrambe le parti (rilevante ai fini della notifica del recesso, su cui v. infra), il contratto può contenere:

  • la regolamentazione pattizia delle modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, calibrata in funzione delle sostanze e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno;
  • la scelta del regime di comunione legale dei beni, per la cui disciplina la legge rinvia alle norme dettate in materia di matrimonio. L’importanza di questa opzione, che è comunque sempre modificabile con un atto avente la medesima forma del contratto originario, si coglie considerando che a differenza di quanto accade per i soggetti coniugati o uniti civilmente (per i quali, nel silenzio delle parti, il regime patrimoniale applicabile di default è proprio la comunione legale dei beni), i conviventi non acquisiscono un diverso status, ragion per cui l’acquisto e la successiva amministrazione dei beni da parte loro sono soggetti alle regole di diritto comune. Affinché a queste regole si possa derogare occorre appunto una specifica pattuizione.

Il contratto di convivenza si scioglie nelle ipotesi previste dalla legge, vale a dire per:

– morte di uno dei contraenti;

– successivo matrimonio o unione civile dei conviventi tra loro o con terze persone;

– accordo delle parti formalizzato in un atto avente la medesima forma del contratto originario, ovvero

– recesso unilaterale, sempre redatto nella predetta forma e notificato all’altro convivente.

Anche la risoluzione, al pari di tutte le altre modifiche, deve essere registrata all’anagrafe e viene annotata nel certificato del contratto di convivenza.

fonte: notariato.it

 

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