Richiedere l'amministratore di sostegno
La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno può essere presentata da "qualsiasi persona interessata". Il notaio, in quanto pubblico ufficiale con funzioni di assistenza e consulenza giuridica, può essere considerato una "persona interessata".
In particolare, il notaio può presentare istanza di nomina di amministratore di sostegno in due casi:
- Su richiesta dell'interessato. Se l'interessato è in grado di esprimere la propria volontà, può designare il proprio amministratore di sostegno mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In questo caso, il notaio può redigere l'atto pubblico o autenticare la scrittura privata.
- Su richiesta di un altro soggetto. Se l'interessato non è in grado di esprimere la propria volontà, la richiesta di nomina di amministratore di sostegno può essere presentata da un altro soggetto, come ad esempio un familiare, un amico o un ente pubblico. In questo caso, il notaio può assistere il soggetto richiedente nella redazione dell'istanza.
L'istanza di nomina di amministratore di sostegno deve essere presentata al tribunale competente, ossia il tribunale del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio.
L'istanza deve essere corredata di:
- Certificato medico che attesti l'infermità o l'altra temporanea o permanente incapacità della persona.
- Dichiarazione in cui la persona richiedente indica le attività per le quali è necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
- Proposta di nomina dell'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare, dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie, nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
In particolare, il giudice tutelare deve:
- Valutare la capacità della persona di esprimere la propria volontà.
- Considerare le esigenze della persona e le sue relazioni familiari e sociali.
- Nominare un amministratore di sostegno che sia idoneo a svolgere il compito.
L'amministratore di sostegno può essere una persona fisica o giuridica. In caso di nomina di una persona fisica, il giudice tutelare deve tener conto delle qualità personali, dell'esperienza e delle competenze della persona;
ha il compito di assistere la persona che ha bisogno di aiuto, curando i suoi interessi personali, patrimoniali e familiari.
L'amministratore di sostegno non ha la potestà di rappresentanza legale della persona che assiste. Tuttavia, può essere autorizzato dal giudice tutelare a compiere atti di straordinaria amministrazione.
La nomina dell'amministratore di sostegno può essere revocata dal giudice tutelare su richiesta dell'interessato, dell'amministratore di sostegno stesso, del pubblico ministero o di chiunque abbia un interesse legittimo.
In particolare, il giudice tutelare può revocare la nomina dell'amministratore di sostegno se:
- La persona che ha bisogno di aiuto ha recuperato la capacità di esprimere la propria volontà.
- L'amministratore di sostegno non ha svolto il proprio compito in modo appropriato.
- L'amministratore di sostegno ha commesso reati o gravi negligenze.
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