Richiedere l'amministratore di sostegno

La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno può essere presentata da "qualsiasi persona interessata". Il notaio, in quanto pubblico ufficiale con funzioni di assistenza e consulenza giuridica, può essere considerato una "persona interessata".

In particolare, il notaio può presentare istanza di nomina di amministratore di sostegno in due casi:

L'istanza di nomina di amministratore di sostegno deve essere presentata al tribunale competente, ossia il tribunale del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio.

L'istanza deve essere corredata di:

Il giudice tutelare, dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie, nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

In particolare, il giudice tutelare deve:

L'amministratore di sostegno può essere una persona fisica o giuridica. In caso di nomina di una persona fisica, il giudice tutelare deve tener conto delle qualità personali, dell'esperienza e delle competenze della persona;

ha il compito di assistere la persona che ha bisogno di aiuto, curando i suoi interessi personali, patrimoniali e familiari.

L'amministratore di sostegno non ha la potestà di rappresentanza legale della persona che assiste. Tuttavia, può essere autorizzato dal giudice tutelare a compiere atti di straordinaria amministrazione.

La nomina dell'amministratore di sostegno può essere revocata dal giudice tutelare su richiesta dell'interessato, dell'amministratore di sostegno stesso, del pubblico ministero o di chiunque abbia un interesse legittimo.

In particolare, il giudice tutelare può revocare la nomina dell'amministratore di sostegno se:

 

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